D.L. n. 11/2023 ha vietato, a decorrere dal 17 febbraio 2023, per tutti i bonus edilizi (Superbonus, ristrutturazione, risparmio energetico, sismabonus, ecc.) l’esercizio delle opzioni sia per il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, cosiddetto “sconto in fattura”, che per la cessione del credito d’imposta.
Il divieto, tuttavia, non opera per i lavori avviati anteriormente al 17 febbraio 2023.
Per poter continuare a beneficiare delle opzioni occorre, pertanto, essere in possesso della documentazione probatoria indicata nella norma, ovvero per il superbonus l’attestazione di avvenuta presentazione della CILA e l’approvazione della delibera condominiale, nonché l’istanza per ottenere il titolo abilitativo (in caso di demolizione e ricostruzione); per gli altri interventi la richiesta del titolo abilitativo, ovvero l’inizio dei e l’avvenuta registrazione del contratto preliminare, in caso di cessione di immobili ristrutturati da parte di imprese di costruzione.
Con il decreto è stato, inoltre, delimitato il perimetro di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti, limitandolo alle ipotesi di dolo o colpa grave; la responsabilità solidale è, perciò, esclusa qualora i cessionari dispongano dei documenti attestanti la sussistenza delle agevolazioni, come i titoli edilizi, le comunicazioni alla ASL, i visti di conformità, le visure catastali, le fatture e le delibere condominiali.